Lo statuto

Per raggiungere i suddetti scopi, l'associazione potrà:

  1. promuovere la costruzione di sezioni decentrate e sezioni speciali per singole attività;
  2. articolare la propria attività in sezioni di lavoro regionali;
  3. sviluppare scambi culturali con altri Enti e associazioni che abbiano scopi analoghi.

art. 5    Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote degli associati e da ogni apporto a tale titolo; da contributi e oblazioni di Enti pubblici e privati; da tutte quelle entrate che sotto qualsiasi forma e denominazione e per qualsiasi titolo, siano acquisite dall'associazione stessa.

art. 6    Possono essere soci dell'associazione i cittadini italiani e stranieri che condividano le finalità dell'associazione e ne facciano richiesta.

art. 7    L'accettazione delle domande di ammissione a socio è di competenza del Comitato Direttivo che procederà insindacabilmente  e che motiverà per iscritto il rifiuto al richiedente.

art. 8    I soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee e di prendere parte sia direttamente che indirettamente a tutte le attività svolte dall'associazione con il solo obbligo di versare la quota sociale e quelle specifiche e con esclusione di qualsiasi altro onere patrimoniale.

art. 9    Sono organi dell'associazione:

  1. l'assemblea dei soci;
  2. il Comitato Direttivo;
  3. il Collegio dei Revisori dei conti.

I componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti prestano la loro opera gratuitamente.

art. 10    L'assemblea è formata dai soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto. I soci sono convocati dal Comitato Direttivo in assemblea ordinaria una volta all'anno entro il mese di maggio per l'approvazione del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

L'assemblea potrà anche essere convocata in sede sia ordinaria che straordinaria, necessaria per legge, per decisione del Comitato Direttivo e su richiesta di almeno un decimo dei soci.

All'assemblea spetta l'elezione dei componenti del Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti, nonché l'eventuale esclusione dei soci su proposta del Comitato Direttivo e la modifica dello Statuto.

art. 11    La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera con almeno quindici giorni di preavviso e l'invito deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno fissato per l'assemblea.

Le assemblee sono presiedute normalmente dal Presidente del Comitato Direttivo, salvo il diritto dell'assemblea di eleggere il Presidente.

art. 12    Ogni socio può delegare per iscritto il suo voto ad un altro socio; il delegato non può detenere più di una delega.

art. 13    Per la validità delle adunanze occorre l'intervento in prima convocazione della metà più uno dei soci, da calcolarsi tenendo conto anche delle deleghe; in seconda convocazione, l'adunanza si ritiene valida con l'intervento di un quarto dei soci, tenendo conto anche delle deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza; a parità di voti la proposta si intende respinta.

art. 14    Il Comitato Direttivo è composto da sette membri più due supplementi che durano in carica per tre anni. Il Comitato Direttivo elegge a maggioranza tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario tesoriere.

Possono partecipare al Comitato Direttivo esperti su specifiche tematiche, senza diritto di voto.

art. 15    Il Comitato Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Comitato Direttivo ha il compito di:

  1. studiare ed attuare tutte le iniziative atte a mantenere viva e vitale l'associazione;
  2. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dalla legge;
  3. predisporre i bilanci e la relazione dell'attività svolta ed elaborare i programmi dell'attività futura;
  4. decidere l'ammissione dei nuovi associati;
  5. decidere i responsabili di settore o per specifiche aree di competenza.

art. 16    Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente con invito scritto o verbale. Esso è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

art. 17    Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione verso i terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo e può delegare tale funzione ai componenti del Comitato Direttivo.

art. 18    Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.

art. 19    Il Collegio dei Revisori dei conti, nominato dall'assemblea in numero di tre membri anche tra i non appartenenti all'associazione, controlla la gestione economico finanziare dell'associazione, ne riferisce all'assemblea degli associati e può partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo.

art. 20    In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea determinerà la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo che dovrà comunque essere destinato ad Enti ed istituzioni con scopi affini, con esclusione di qualsiasi rimborso ai soci.